Aspetti normativi

Aspetti normativi

In questo panorama normativo la nostra azienda si presenta come partner in grado di coadiuvare il costruttore nelle due seguenti macro-attività:

  • La costituzione della documentazione tecnica obbligatoria a corredo di un impianto o di un macchinario: valutazione dei rischi, fascicoli tecnici, manuali uso e manutenzione e dichiarazioni di conformità;
  • La progettazione e la scelta dei dispositivi di sicurezza e dei relativi circuiti di comando di un impianto o macchinario.
aspetti normativi adeguamento macchinari

LA NOSTRA ATTIVITA’

SAPEM effettua presso i clienti Utilizzatori di Macchine le seguenti attività:

  • La costruzione della documentazione tecnica obbligatoria a corredo di un impianto o di un macchinario in uso: valutazione dei rischi, individuazione dei componenti sensibili per la sicurezza e definizione del programma periodico di verifica, rilascio di pertinente modello certificativo;
  • Progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza di macchine e impianti secondo quanto previsto dalle norme di settore.

SAPEM offre inoltre ai suoi clienti Utilizzatori di Macchine l’utilizzo della procedura tecnica “Sempreanorma”.

IL SERVIZIO SEMPREANORMA PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE

Consulenza documentale e normativa specifica sulle macchine

• Opera per matricola interamente sul portale WEB;
• Consente di operare in “guidata autonomia” all’interno di un ambiente “sicuro”;
• È un configuratore preimpostato di fascicoli tecnici che utilizza un pacchetto di file tecnici modellabile e costantemente aggiornato;
• Consente la cessione della specifica responsabilità associata all’individuazione della “persona autorizzata alla costituzione del fascicolo tecnico”;
• Garantisce la tracciabilità del prodotto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.L.vo 17/2010 elenca le 6 fasi per l’immissione sul mercato di una nuova macchina:

1. Valutazione del Rischio (All. I);
2. Fascicolo tecnico (All. VII, parte A);
3. Manuale istruzioni (All. I, Art. 1.7);
4. Procedura di controllo interno della fabbricazione (All. VIII);
5. Dichiarazione di conformità (All. II, sez. A);
6. Marcatura CE (All. III).

IL SERVIZIO SEMPREANORMA PER GLI UTILIZZATORI DI MACCHINE

Consulenza documentale e normativa specifica sulle macchine

• Opera per matricola interamente sul portale WEB;
• Contiene in memoria il mission-time dei componenti sensibili per la sicurezza e le periodicità di verifica degli stessi;
• Il modello guida attraverso un sistema di messaggi via e-mail le persone incaricate della sorveglianza ed al controllo delle macchine (ai sensi dell’art. 71);
• Il sistema lascia traccia indelebile di tutte le attività di verifica delle ispezioni effettuate;
• Consente di implementare all’interno dell’azienda un modello di organizzazione e di gestione in accordo con D.L.vo 81/2008 – Art. 30.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.L.vo 81/2008 integrato D.L.vo 106/2009 Art. 71
…….
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a. le attrezzature di lavoro siano:
1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);

b. siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
……………..

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

2) c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

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